Art. 15.
(Termini processuali).

      1. In materia di termini processuali, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) rivedere la disciplina dei termini processuali, mantenendo la possibilità di una loro abbreviazione o proroga, se non perentori, su istanza di parte e prevedendo, nel rispetto del principio del contraddittorio, la rimessione in termini per inosservanza dovuta a causa non imputabile anche per i termini perentori, purché non relativi alla proposizione dell'impugnazione;

          b) ridurre le ipotesi di controversie sottratte alla sospensione nel periodo feriale, derogando alla regola della sospensione dei termini per le sole tipologie di controversie strutturalmente caratterizzate dall'urgenza.